Skip to main content

Danno biologico da malattia professionale: cosa ha chiarito la cassazione

Quando un lavoratore si ammala a causa del lavoro svolto, può avere diritto al riconoscimento del danno biologico da malattia professionale.
Ma chi deve dimostrare che la malattia dipende davvero dal lavoro? E in quali casi scatta una tutela automatica?

Su questi aspetti è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27444 del 14 ottobre 2025, fornendo chiarimenti importanti sugli oneri di prova nei casi di malattia professionale.

danno biologico da malattia professionale Cassazione

Cos’è una malattia professionale “tabellata”

La normativa (D.P.R. 1124/1965) prevede un elenco ufficiale di malattie professionali tabellate, cioè patologie che la legge riconosce come potenzialmente causate da specifiche lavorazioni o esposizioni a rischio.

Quando una malattia rientra in questo elenco:

  • la sua origine professionale è presunta per legge;
  • il lavoratore non deve dimostrare in modo dettagliato il nesso causa-effetto, ma solo alcuni elementi fondamentali.

Cosa deve provare il lavoratore

La Cassazione ribadisce che, per far valere la presunzione legale, il lavoratore deve dimostrare:

  • di essere stato adibito a una lavorazione tabellata oppure esposto a un rischio tipico di quella lavorazione;
  • l’esistenza della malattia diagnosticata;
  • di aver presentato la denuncia entro i termini previsti per l’indennizzabilità.

Se questi requisiti sono soddisfatti, la legge presume che la malattia sia di origine lavorativa.


Il ruolo dell’INAIL e l’onere della prova contraria

In questi casi, spiega la Corte, non è il lavoratore a dover dimostrare che la malattia deriva dal lavoro, ma spetta all’INAIL provare il contrario.

In particolare, l’INAIL deve dimostrare che:

  • la patologia è dovuta a cause extraprofessionali, cioè estranee all’attività lavorativa;
  • tale dimostrazione deve basarsi su accertamenti tecnici e documentali concreti, non su semplici ipotesi.

Senza una prova solida in questo senso, la presunzione di origine professionale resta valida.hiede sempre una verifica concreta della lavorazione svolta, delle condizioni ambientali e della cronologia dei sintomi.

👉 Approfondisci anche: Lavoratore turnista Cassazione, danno da usura psicofisica


Cosa ha deciso la Cassazione nel caso esaminato

Nel caso analizzato, i giudici di merito avevano escluso il nesso tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa, sulla base delle valutazioni tecniche svolte nel processo.

La Cassazione ha confermato che:

  • la presunzione di origine professionale non è automatica in senso assoluto;
  • può essere superata solo con un accertamento tecnico rigoroso, che dimostri l’assenza di collegamento con il lavoro svolto.

Il punto centrale non è l’esistenza della malattia in sé, ma la verifica concreta delle cause che l’hanno determinata.


Perché questa pronuncia è importante

Questa decisione chiarisce un principio fondamentale:

  • la tutela del lavoratore è forte quando la malattia è tabellata;
  • allo stesso tempo, ogni caso deve essere valutato con dati oggettivi e analisi tecniche, senza automatismi.

È un equilibrio tra protezione della salute e correttezza nell’accertamento delle responsabilità.


Conclusione

La pronuncia della Cassazione ribadisce che il danno biologico da malattia professionale va valutato con attenzione, distinguendo tra:

  • ciò che la legge presume a tutela del lavoratore;
  • ciò che deve essere dimostrato con elementi tecnici e documentali.

Promuovere una corretta conoscenza di questi principi significa rafforzare la cultura della prevenzione, della tutela della salute e del rispetto delle regole nel mondo del lavoro.

Sicurezza 370 promuove informazione chiara e consapevole sui temi della salute e sicurezza, perché la prevenzione passa anche dalla comprensione dei diritti e dei doveri di tutti.


📎 Fonti istituzionali

Per qualsiasi info non esitare a contattarci!

I campi con * sono obbligatori

    Spuntando la casella consente a Evoluzione Srls di trattare i suoi dati per richiesta informazioni. I dati non saranno comunicati a terzi o diffusi: verranno archiviati in un apposito database su supporto informatico e cartaceo, presso la ns. sede. Per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento, potrà scrivere a info@sicurezza370.eu. Informativa completa presente al seguente link: Link all'informativa completa

    WhatsApp Logo
    Logo di Sicurezza 370
    Cookie policy

    Questo sito utilizza cookie funzionali e script esterni per migliorare la tua esperienza.
    Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca il seguente link troverai la nostra informativa estesa sui cookie e ad una spiegazione su come disabilitare i cookie sui maggiori browser.