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NULLITA’ APPALTI
Avv. Fulvio De Lucia

Per effetto del quinto comma dell’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL), nel contratto d’appalto, di subappalto e di somministrazione di beni (e servizi non essenziali), devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi all’appalto in questione.

Più esattamente il quinto comma dell’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 stabilisce che: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

L’indicazione dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica (per singole voci, a corpo o a misura) riferita ad elenchi di prezzi standard o specifici, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato.

In particolare i costi da indicare nei contratti di appalto privati (anche mediante il DUVRI) sono i seguenti:

  • costo relativo alla formazione ed all’addestramento dei lavoratori impiegati;
  • costo degli apprestamenti di sicurezza utilizzati;
  • costi relativi ai mezzi  di protezione collettiva;
  • costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione  individuale;
  • costi relativi a procedure di sicurezza;
  • costo per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare  le interferenze;
  • costi sostenuti per  consulenze  di professionisti specializzati in materia di sicurezza.

Riguardo agli appalti pubblici, il D. L.vo n. 50/2016 – Codice degli appalti pubblici (che pure ha ridisegnato l’intera materia dei contratti pubblici) non ha modificato le previsioni del  D.L.vo n. 81/2008). Sono state soltanto introdotte norme di coordinamento fra le previsioni del TUSL e quelle del Codice.

Infatti il D.L.vo n. 50/2016 non ha modificato il principio stabilito dall’art. 26, settimo comma, del D.L.vo n. 81/2008 secondo il quale “per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto”. Dunque in caso di difformità di disciplina le disposizioni del Codice prevalgono su quelle del D.L.vo 81/2008 e dove nulla è previsto nel D.L.vo 50/2016 trovano applicazione le norme del TUSL.

A ciò si aggiunge che, per quel che concerne l’obbligo di indicare in maniera puntuale l’ammontare degli oneri per la sicurezza c.d. interni o aziendali, trova applicazione l’art. 95, decimo comma, D.L.vo n. 50 del 2016, che ha stabilito la necessità dell’indicazione di tali oneri per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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