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Nullità appalti sicurezza: obblighi sui costi nei contratti

La nullità appalti sicurezza, prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, scatta quando nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione non vengono specificati i costi per la sicurezza del lavoro. Questi costi, infatti, devono essere indicati in modo puntuale e congruo, a pena di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Nullità appalti sicurezza: obbligo di indicare i costi della sicurezza nei contratti

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e nullità appalti sicurezza

Il quinto comma dell’art. 26 stabilisce che:

  • i costi della sicurezza devono essere indicati in tutti i contratti di appalto, subappalto e somministrazione (esclusi beni e servizi essenziali)
  • i costi devono riferirsi alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze delle lavorazioni
  • tali costi non sono soggetti a ribasso
  • per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007, i costi andavano specificati entro il 31 dicembre 2008 se ancora in corso
  • ai dati sui costi possono accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

Come devono essere calcolati i costi della sicurezza

I costi della sicurezza devono essere:

  • congrui e giustificati
  • analitici (per singole voci, a corpo o a misura)
  • basati su elenchi prezzi standard o specifici, prezziari ufficiali o listini vigenti
  • riferiti all’impiego effettivo nel luogo di lavoro interessato

Costi della sicurezza negli appalti privati

Nei contratti di appalto privati (anche tramite DUVRI) rientrano:

  • formazione e addestramento dei lavoratori
  • apprestamenti di sicurezza utilizzati
  • mezzi di protezione collettiva
  • dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • procedure di sicurezza
  • costi per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare interferenze
  • consulenze di professionisti in materia di sicurezza

Nullità appalti e obblighi negli appalti pubblici

Il D.Lgs. 50/2016 – Codice degli Appalti non ha modificato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma ha introdotto norme di coordinamento. In particolare:

  • in caso di difformità, prevalgono le disposizioni del Codice appalti sul TUSL
  • dove il Codice non disciplina, si applicano le norme del D.Lgs. 81/2008
  • l’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 stabilisce l’obbligo di indicare gli oneri per la sicurezza interni o aziendali nelle gare indette dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice

Conclusione

La corretta indicazione dei costi della sicurezza negli appalti è un requisito essenziale: la loro mancanza comporta la nullità del contratto.
Per i datori di lavoro e i committenti, ciò significa non solo rispettare la legge, ma anche garantire trasparenza, tutela dei lavoratori e responsabilità nella gestione degli appalti.

Avv. Fulvio De Lucia

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