Nullità appalti sicurezza: obblighi sui costi nei contratti
La nullità appalti sicurezza, prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, scatta quando nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione non vengono specificati i costi per la sicurezza del lavoro. Questi costi, infatti, devono essere indicati in modo puntuale e congruo, a pena di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e nullità appalti sicurezza
Il quinto comma dell’art. 26 stabilisce che:
- i costi della sicurezza devono essere indicati in tutti i contratti di appalto, subappalto e somministrazione (esclusi beni e servizi essenziali)
- i costi devono riferirsi alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze delle lavorazioni
- tali costi non sono soggetti a ribasso
- per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007, i costi andavano specificati entro il 31 dicembre 2008 se ancora in corso
- ai dati sui costi possono accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
Come devono essere calcolati i costi della sicurezza
I costi della sicurezza devono essere:
- congrui e giustificati
- analitici (per singole voci, a corpo o a misura)
- basati su elenchi prezzi standard o specifici, prezziari ufficiali o listini vigenti
- riferiti all’impiego effettivo nel luogo di lavoro interessato
Costi della sicurezza negli appalti privati
Nei contratti di appalto privati (anche tramite DUVRI) rientrano:
- formazione e addestramento dei lavoratori
- apprestamenti di sicurezza utilizzati
- mezzi di protezione collettiva
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- procedure di sicurezza
- costi per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare interferenze
- consulenze di professionisti in materia di sicurezza
Nullità appalti e obblighi negli appalti pubblici
Il D.Lgs. 50/2016 – Codice degli Appalti non ha modificato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma ha introdotto norme di coordinamento. In particolare:
- in caso di difformità, prevalgono le disposizioni del Codice appalti sul TUSL
- dove il Codice non disciplina, si applicano le norme del D.Lgs. 81/2008
- l’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 stabilisce l’obbligo di indicare gli oneri per la sicurezza interni o aziendali nelle gare indette dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice
Conclusione
La corretta indicazione dei costi della sicurezza negli appalti è un requisito essenziale: la loro mancanza comporta la nullità del contratto.
Per i datori di lavoro e i committenti, ciò significa non solo rispettare la legge, ma anche garantire trasparenza, tutela dei lavoratori e responsabilità nella gestione degli appalti.
Avv. Fulvio De Lucia